Con
la sentenza n. 19510 depositata il 30 settembre scorso, la Corte di
Cassazione (Sez.V.civ.) ha confermato per la terza volta
l'imponibilità ICI delle piattaforme petrolifere che comporta,
come naturale conseguenza, anche l'imponibilità ai fini IMU e
Tasi.
Come
è noto, nel luglio 2015, la Guardia di Finanza ha elevato un verbale
all'indirizzo della piattaforma Vega, che sorge entro le dodici
miglia marine nel mare territoriale di Scicli, per un valore di 53
milioni di euro di Imu e Ici non versate e comunque dovute.
Il
Comune, dal canto suo, ha posto in essere tutte le attività legate
al recupero di tali somme, individuando il percorso legale più
corretto e incontestabile da un punto di vista giuridico-formale.
La sentenza della
Cassazione recepisce per intero quanto già affrontato con le
precedenti sentenze ma rafforza in maniera incontestabile il
principio
del valore del bene da prendere a riferimento come base imponibile,
anche in assenza di una rendita catastale attribuita.
E' nota a tutti
la
necessità di un intervento normativo, peraltro preannunciato nella
risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08070 del 10 marzo
2016, nella quale il Governo precisava che "sarà
compito degli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria
approfondire la problematica per proporre al Governo una soluzione
normativa".
Se la sentenza era
molto attesa da tutti i Comuni che hanno contenziosi ancora aperti
sulle piattaforme petrolifere e si pone ad ulteriore e non più
controvertibile conferma dell'imponibilità Ici, immediata è
l'estensione anche ai più recenti tributi IMU e Tasi, la cui base
imponibile è la medesima dell'Ici.
Nei giorni scorsi,
l'assessore al bilancio del Comune di Scicli, Giorgio Vindigni, ha
partecipato a un incontro nella Capitale, promosso dall'Anci, cui
hanno partecipato i comuni interessati dalle trivellazioni off shore,
incontro in cui è stata ribadita la necessità di un intervento
normativo chiarificatore sul tema, auspicato in particolare dal Mef,
dal momento che le argomentazioni della Corte di Cassazione sono
chiare nell'esplicitare la debenza del tributo sulla base di
criteri di quantificazione certi e documentabili, l'individuazione
del soggetto attivo nel Comune antistante la piattaforme (facilmente
individuabile con le tecnologie di georeferenziazione, ormai
comunemente accessibili) e il soggetto passivo del tributo nel
titolare di diritto di superficie sul fabbricato nonché, in caso di
esercizio dell'attività su area demaniale, nel concessionario.
Il confermato
riconoscimento della giurisprudenza di Cassazione sull'imponibilità
della fattispecie in esame e la chiara individuazione degli elementi
posti alla base della soggettività tributaria - attiva e passiva -
dell'Ici (e dell'Imu), legittimano pertanto il proseguimento o
l'instaurazione delle attività di accertamento del Comune.
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