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Imposta di Soggiorno


Cos'è l'imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è stata adottata dal Comune di Scicli (in base alle disposizioni previste dall'art.4 del DecretoLegislativo n.23 del 14 marzo 2011) con deliberazione del ConsiglioComunale n.111 del 09/07/2014 con decorrenza dal 1° agosto 2014.
Con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 23 febbraio 2024 è stato approvato il nuovo Regolamento dell'Imposta di Soggiorno nel territorio del Comune di Scicli.

 


L'imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi di informazione e intrattenimento. L'imposta si applica in occasione di ogni pernottamento, per ogni persona e per ogni notte, fino un massimo di 7 giorni consecutivi di permanenza.

Chi la paga e chi non la paga
E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del comune di Scicli e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Scicli, fatte salve le esenzioni successivamente esplicitate.
La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione dall'Amministrazione Comunale.

L'imposta si applica per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive indicate fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi, e precisamente:

                                                                             TARIFFE 2024

  - Villaggi Turistici:                                                                             €. 4,00
  - Resort:                                                                                                €. 4,00
  - Strutture ricettive alberghiere classificate con 5 stelle:   €. 4,00
  - Strutture ricettive alberghiere classificate con 4 stelle:   €. 2,00
  - Strutture ricettive alberghiere classificate con 3 stelle:   €. 2,00
  - Strutture ricettive alberghiere classificate con 2 stelle:   €. 2,00
  - Ville e dimore di pregio:                                                               €. 2,00
  - Palazzi nobiliari:                                                                             €. 2,00
  - Case vacanze:                                                                                  €. 1,00
  - Bed & Breakfast:                                                                            €. 1,00
  - Campeggi:                                                                                         €. 1,00
  - Aree attrezzate:                                                                              €. 1,00
  - Locazioni brevi:                                                                               €. 1,00
 

I gestori della strutture sono tenuti a presentare dichiarazione trimestrale previa registrazione sul Portale dell'Imposta di Soggiorno raggiungibile tra i Servizi On-Line presenti nell'home page del Comune di Scicli.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento, la dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 15 del trimestre successivo come di seguito indicato:

E' necessario indicare il numero dei pernottamenti imponibili nel trimestre precedente, i giorni di permanenza, le riduzioni ed esenzioni eventualmente spettanti ai sensi del nuovo regolamento.
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente tramite il Portale dell'Imposta di Soggiorno.

La dichiarazione va presentata anche in caso di nessun pernottamento.


Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e i soggetti di età superiore a 80 anni;
b) coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale (un accompagnatore per paziente, due accompagnatori se il paziente è un minore). Tale esenzione è subordinata alla presentazione al gestore di dichiarazione resa ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/200 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e del degente, durata presunta e periodo della prestazione sanitaria o del ricovero, motivo del soggiorno, che dovrà consistere nell'assistenza al degente;
c) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata e il loro accompagnatore;
d) gli appartenenti alle forze di Polizia locale e ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio e più in generale i soggetti che alloggiano nelle strutture di ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
e) due soggetti per ogni gruppo organizzato da agenzia o operatore turistico, pari o superiore a 20 (venti) persone (autista e/o accompagnatore);
f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva e che vi svolge attività lavorativa;
g) gli studenti che alloggiano nelle strutture ricettive per motivi di studio, attestati dalla struttura didattica di appartenenza;
h) i pernottamenti gratuiti;
i) i dipendenti di ditte che eseguono lavori, sia di carattere pubblico che privato, sull'intero territorio provinciale, a condizione che il soggiorno sia strettamente connesso e funzionale alla esecuzione dei lavori stessi. A tal fine il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di acquisire una attestazione, anche cumulativa, da parte della ditta in cui risultino, i dati fiscali della ditta, natura, periodo di svolgimento e localizzazione dei lavori, i dati del committente, se trattasi di committente privato può essere omesso, le generalità complete di documento e codice fiscale dei lavoratori che necessitano del soggiorno.

Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
- gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
- gruppi di minori partecipanti a soggiorni vacanze organizzati per soggetti svantaggiati da Enti del Terzo Settore, previa attestazione dell'Ente stesso;
- gli sportivi di età inferiore ai 18 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza. 3. L'imposta non si applica dall' 8° giorno per soggiorni di durata superiore ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni. 

Come si paga.

I gestori delle strutture sono Responsabili dell'Imposta rispetto al soggetto passivo dell'imposta che è colui che alloggia nelle strutture recettive.
I gestori pertanto sono tenuti ad informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno e dovranno riscuotere l'imposta, rilasciando idonea ricevuta al cliente.

Il versamento dell'imposta da eseguire entro le scadenze previste dal nuovo Regolamento dell'Imposta di Soggiorno dovrà essere effettuato mediante sistema PagoPa al seguente link: PMP50 | homepage (pmpay.it)
oppure tramite bonifico bancario con 
codice  IBAN  IT 02 C 05036 84520 T20210210001 
causale "imposta di soggiorno, denominazione struttura, numero trimestre anno 2024"

Ultimo aggiornamento 29/02/2024  (MSC)

 


Ufficio Imposta Patrimoniale (IMU/TASI) e Imposta di Soggiorno
Istr.re Rag. Miceli Salvatore - Responsabile dell'Ufficio
Istr. Trovato Triestina Lucia 

Ubicazione: via Verdi n° 29 e via Tagliamento n° 35
Tel.: 0932839716
mail: protocollo@comune.scicli.rg.it
pec:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

 

Comune di Scicli - Via Francesco Mormina Penna, 2 - 97018 Scicli (RG)
P.iva: 00080070881 - Tel. 0932-839111 - Fax 0932-841687 - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it