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Rateazione e/o ricalcolo provvedimenti IMU e/o Tasi anno 2018

 

Sgravio cartella esattoriale IMU e/o Tasi

 
Le richieste posso essere trasmesse con eventuali allegati tramite Pec a protocollo@pec.comune.scicli.rg.it oppure tramite mail a protocollo@comune.scicli.rg.it

 

I. M. U. anno 2024

Aliquota ordinaria 10,6 per mille

 
 
 
 

La legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di Bilancio 2020) ha abrogato, dal 1°gennaio 2020, la TASI (tributo per i servizi indivisibili) ed ha riscritto le norme relative all'IMU (Imposta municipale propria).

Scadenze 2024
Versamento in ACCONTO (o intera imposta)   17 Giugno 2024
Versamento a SALDO                                              16 Dicembre 2024

Il presupposto dell'IMU (il possesso di immobili) e gli oggetti dell'imposizione sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto agli anni precedenti ma sono state introdotte importanti precisazioni.

Non è assoggettata a IMU l'abitazione principale (ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e le sue pertinenze (di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate);
I soggetti passivi dell'IMU sono i possessori di immobili, ossia il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
E' soggetto passivo dell'IMU il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta rimangono inalterati, rispetto agli anni precedenti, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali, rivalutate del 5%;
Sono assoggettati ad IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Sono assoggettati ad IMU, fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce");

Per gli immobili storici o inagibili è prevista una riduzione del 50% della base imponibile.

Comodato gratuito. La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre previsto la riduzione del 50% per "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23".

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.
Per l'anno 2022, La Legge di Bilancio Legge 234/2021 all'art. 1, comma 743 ha stabilito "Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'art. 1, comma 48, delle legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ridotta al 37,5 per cento."
Dall'anno 2023 si applicano le agevolazioni già previste nel 2021 ovvero l'IMU è applicata nella misura della metà.
La prima volta che si beneficia della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.
Solo
per i residenti all'estero il versamento deve essere eseguito tramite bonifico:
codice IBAN: IT 54 A 07601 17000 000012861985
codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
indicare Nominativo e Codice Fiscale
come causale SCICLI - IMU anno ____ - 3918 - ACCONTO e /o SALDO

È necessario altresì dare comunicazione dei bonifici effettuati al Settore IV Entrate del Comune di Scicli tramite mail protocollo@comune.scicli.rg.it .

Per informazioni Ufficio Imposta Patrimoniale ed Imposta di Soggiorno:
- Istr.re Rag. Salvatore Miceli - Responsabile dell'Ufficio
- Istr.re Triestina Lucia Trovato

Ubicazione: 
via Verdi n° 29 - via Tagliamento n° 35
Tel.: 0932 839716 - 706
Pec: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it
mail: protocollo@comune.scicli.rg.it

Ultimo aggiornamento 29/05/2024  (MSC)

 

Dichiarazione IMU da presentare nei casi previsti dalla norma

Preferibilmente tramite mail a protocollo@comune.scicli.rg.it o Pec protocollo@pec.comune.scicli.rg.it .

 
 

Modulo per rimborso IMU-TASI

 
 

Moltiplicatori di calcolo IMU e TASI

Abitazioni, box auto e garage, magazzini
da A1 a A9, C2, C6, C7
RC x 1,05 x 160
Uffici
A10
RC x 1,05 x 80
Negozi
C1
RC x 1,05 x 55
Laboratori artigiani, palestre, ecc.
C3, C4, C5
RC x 1,05 x 140
Fabbriche, alberghi, teatri, palestre, stabilimenti balneari, fabbricati rurali strumentali
da D1 a D10, escluso D5
RC x 1,05 x 65
Istituti di credito, cambio e assicurazione
D/5
RC x 1,05 x 80
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici
da B/1 a B/8
RC x 1,05 x 140
Terreni agricoli
 
RD x 1,25 x 135
Terreni agricoli non coltivati o posseduti da coltivatori diretti
 
RD x 1,25 x 110
Aree fabbricabili
 
Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno
 
 
 
 
 

IUC - I.M.U. e TASI dal 2014 al 2019



Aliquota IMU 8,1 per mille. Aliquota TASI 2,5 per mille.



 
 
 
 
 

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