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Somministrazione alcolici, i nuovi limiti

n°398 del 07/07/2010

 Vista la propria ordinanza n. 198 del 24/06/2010 con la quale è stata disposta la regolamentazione degli orari di somministrazione e vendita di bevande alcoliche nei giorni e nelle ore ivi indicate, cui dovevano attenersi i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, pub, chalet, stabilimenti balneari, ed attività similari per il periodo dal giugno- 30 settembre 2010;
Che tale provvedimento è scaturito in seguito a quanto concordato in Prefettura a Ragusa, nel corso della seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dell' 11 giugno scorso, a cui hanno partecipato oltre ai sindaci dei comuni iblei, anche rappresentanti delle forze dell'ordine e delle associazioni di categoria;
Che presupposto necessario perché tale ordinanza venga mantenuta è che tutti i comuni, soprattutto quelli delle zone balneari, la adottino negli stessi termini convenuti nel corso dell'incontro in Prefettura.
Preso atto che limitazioni imposte con il citato provvedimento hanno suscitato lamentele da parte dei numerosi gestori di pubblici locali in considerazione che i sindaci dei comuni viciniori hanno adottato provvedimenti in tal senso meno restrittivi, con la logica conseguenza che ciò andrebbe a penalizzare gli esercenti di questo territorio;
Che scopo dell'ordinanza è quello di tutelare soprattutto i giovani a ridurre il consumo di alcool e non certo quello di danneggiare gli esercizi commerciali, del territorio comunale né tanto meno creare migrazioni di giovani verso altre città;
Attesa l'opportunità di eliminare lo stato di agitazione venutosi a creare in tale categoria di esercenti, uniformando in parte il divieto di somministrazione di bevande alcoliche agli orari meglio infra indicati;
VISTO l'art. 6 commi 2 del decreto legge 117 del 03/08/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 160/2007 il quale stabilisce tra l'altro che:


"Tutti i titolari e gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione dopo le ore 02.00 ..." Che pertanto in analogia a quanto disposto dalla citata normativa, si ritiene opportuno limitare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche fino a detta ora;
Che in data 06 luglio 2010 sulla problematica de quo è stata indetta una conferenza con i capi gruppo consiliari, allargata a tutti i consiglieri nel corso della quale sono state date indicazioni in tal senso;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per modificare parzialmente la più volte citata ordinanza n. 198/20 l o in tal senso;
VISTO l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/05/2008 n° 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008 n° 125, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 Agosto 2008, pubblicato sulla G.U. n.186 del 9 Agosto 2008, recante disposizioni in materia di "Incolumità pubblica e della sicurezza urbana ";
VISTO, in particolare l'art.2 letto a) del citato decreto ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, i fenomeni di violenza legati anche all'uso di alcool;
VISTI gli articoli 7/ bis del D. Lgs, 18/08/2000 n. 267 e 16, comma 2, della L. 24/11/1981 n° 689;


DISPONE A. La modifica parziale dell'art. l comma 1. della propria ordinanza n. 198 del 24/06/2010 nel testo che segue, fermo restando il resto:






Art.1
Ambito di applicazione 1. Con decorrenza immediata e sino al 30 settembre 2010 su tutto il territorio comunale, ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, pub, chalet, stabilimenti balneari, ed attività similari è fatto divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli orari e nei periodi di seguito specificati:


dalla data della presente dalle ore 2.00 della notte alle ore 6.00 al 5 agosto 2010 dal 6 al 22 agosto 2010 dalle ore 2.30 della notte alle ore 6.00 dal 23 agosto al 30 dalle ore 2.00 della notte alle ore 6.00 settembre 2010


B. Che la presente ordinanza:
e sia affissa all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del comune www.comune.scicli.rg.it;
· venga comunicata alla Prefettura ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.


 
 
 

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