Il sindaco di Scicli ha emanato un'ordinanza con cui ordina alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo terreni pubblici e privati in tutto il
territorio comunale, di procedere e mantenere in perfetto stato di pulizia:
a) I boschi di qualsiasi tipo ed essenze, comprese le macchie mediterranee;
b) I terreni, anche quando recintati, e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
c) I giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale;
d) I terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali con la costante pulizia e
l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco.
Durante il periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre dell'anno 2010, è fatto
divieto di:
- Dare fuoco alle stoppie ed alle erbacce;
- Lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione, al fine di scongiurare possibili incedi;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;
- Bruciare residui provenienti dal ciclo di lavorazione agricola quali materiali plastici, polistirolo,
scarti vegetali e quant'altro, classificati rifiuti speciali ai sensi del D.L.vo n° 152/06;
Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre, in deroga al divieto imposto, i soggetti
interessati, previa comunicazione formale al distaccamento del competente Corpo Forestale e dopo
aver ricevuto la relativa autorizzazione, potranno bruciare, dalle ore 05.00 alle ore 08.00 e secondo i
tempi e le modalità previste nella predetta autorizzazione stoppie e materiale erbaceo, cespugli,
sterpaglie, incolti e tutta le vegetazione secca presente nei propri fondi. In nessun caso e per
qualsivoglia motivo è consentita l'accensione di fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di
scirocco, neanche per le finalità di cui alla presente Ordinanza.
O R D I N A A L T R E S I'
Ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di
provvedere:
- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati,
agli impianti e dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10;
- alla immediata rimozione, a proprio spese, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a
norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericoli di incendi, di
sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc.. Qualora venga accertata la presenza nei
propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle
aree interessate, dovranno procedere ad opere di disinfestazione, di pulizia e di bonifica, ai fini della
salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di
attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli
di inquinamento.
A V V E R T E
A. Qualora gli organi di polizia accertino nel corso dell'attività di controllo violazioni alle
disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti
direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili
e immobili, e saranno denunciate alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P. e
delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione
d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;
B. Salva che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni sopra
impartite di recinzione, pulizia, scerbamento, decespugliamento, disinfestazione delle aree di
competenza, saranno passibili di sanzioni amministrative pecuniarie in misura non inferiore ad
EURO 200,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.vo n 267/200 e s.m.i.;
C. I soggetti titolari di aziende agricole dediti alla coltivazione di prodotti orticoli, in serra e in
campo aperto operanti nel territorio comunale, interessati dall'emergenza causata dal virus della
"Tuta absoluta", che ha creato e crea notevoli ripercussioni nel mondo agricolo che potrebbero
estendersi all'intera economia del territorio, con effetti rilevanti anche sull'occupazione, in
deroga alle disposizioni vigenti, potranno effettuare l'incenerimento dei residui vegetali
derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale, previa richiesta e dopo formale autorizzazione del
Corpo Forestale. Al di fuori delle condizioni e delle prescrizioni appena citate, saranno applicate
le sanzioni penali previste dal D.L.vo n. 152/06 e succ. mm. e ii., per smaltimento abusivo di
rifiuti speciali tramite incenerimento e sarà data notizia di reato alla competente A.G..
Chiunque avvista un incendio nel territorio comunale ha l'obbligo di avvisare immediatamente i
seguenti Enti:
- Corpo Forestale al Numero 1515
- Vigili del Fuoco al Numero 115
- Polizia Municipale al Numero 0932 835955
Il Comando di P.M. è tenuto a coordinare le operazioni di cui alla presente Ordinanza in
collaborazione con i tecnici del Settore Ecologia e del Settore Difesa del suolo e dell'abitato.
La presente Ordinanza viene trasmessa al Settore Affari Generali del Comune per la successiva
pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché:
· Alla Prefettura di Ragusa
· Alla Questura di Ragusa
· Alla Tenenza Carabinieri di Scicli
· Alla Stazione Carabinieri di Donnalucata
· Al Comando della Guardia di Finanza
· Alla Polizia Provinciale
· Al Dipartimento della Forestale di Ragusa
· Al Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa
· Al Capo Settore Ecologia del Comune di Scicli
· Al Capo Settore LL. PP.- Servizio difesa del suolo e dell'abitato - del Comune di Scicli
· Al Capo Settore Urbanistica e Pianificazione - Servizio Protezione Civile - del Comune di
Scicli
· Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Scicli
Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la
presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Dalla Sede Municipale _____________
Il Sindaco
Giovanni Venticinque
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa
Savà Giuseppe
Palazzo Municipale (primo piano)
Via Francesco Mormina Penna
Scicli
Tel. 0932 839233
g.sava@comune.scicli.rg.it