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Scicli, ordinanza movida e spiagge

N°3060 del 29/05/2020

Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha formato oggi l'ordinanza che disciplina la vita pubblica relativa alla movida e alla fruizione delle spiagge nel periodo estivo, alla luce delle restrizioni Covid.
Di seguito le disposizioni emanate dal primo cittadino.

Il sindaco ordina a decorrere dal  29 maggio 2020 e fino al 15 settembre 2020, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti anche da ricollegare a successive misure anticovid, previste dalla normativa emergenziale, statali e regionali, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:
CAPO I - MISURE ANTI COVID

Art. 1 - Uso mascherina
A chiunque è fatto obbligo di portare la mascherina sempre con sé, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio Pertanto, l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all'art.3 del DPCM del 17 maggio 2020 - "non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza" interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio. Inoltre, l'ordinanza n.21 all'art.23 prevede che la pratica dell'attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l'uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate. Infine, si ricorda l'importanza dell'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca.
Tale obbligo non sussiste per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.

Art. 2 - Assembramenti
In tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti.

Art. 3 - Pubblici esercizi.

Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, preliminarmente, all'interno della propria attività, ivi incluso i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", richiamate espressamente dall'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 che in tale atto anche se non materialmente trascritte si intendono integralmente riportati.
A tale fine, ogni titolare all'interno ed esterno della propria attività (dehors) è tenuto ad affiggere in più punti il decalogo delle misure da rispettare e far rispettare ai propri clienti.
Ogni titolare di Pubblico Esercizio è tenuto ad individuare apposito personale a cui demandare l'attività di rispetto da parte della clientela delle misure anticovid non solo per quelli seduti ai tavoli,  ma anche che intendono usufruire dei servizi del pubblico esercizio.
I titolari di pubblici esercizi contigui possono affidare tale attività anche ad un unico incaricato.
Dare atto che, ai sensi del TULPS,  il titolare del pubblico esercizio può allontanare il cliente dalla propria attività per motivi di sicurezza e quiete degli altri (Cfr. Cass. sent. n. 30189/2017 del 16.06.2017), fermo restando che, in qualsiasi momento, possono chiedere intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.
Si forniscono di seguito le seguenti indicazioni operative, pubblicate sul sito dei "Pubblici Esercizi in federazione" - Area Legale:
1) Consumo prodotto ordinato e preso per asporto all'esterno del locale (fuori dal perimetro anche esterno del locale) 
Ai sensi dell'art. 1, lett. ee) del DPCM del 17 maggio, resta consentita la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. A ciò si aggiunga che in capo al ristoratore vige anche l'obbligo di fornire adeguata informazione ai clienti circa le misure di prevenzione da adottare. Si ritiene, pertanto, che gravi sull'esercente la necessità di informare il cliente sul divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, mettendolo concretamente in condizione di rispettare siffatto obbligo. Si consiglia, a tal proposito, di affiggere presso i locali di pubblico esercizio idonea cartellonistica e di avvertire il cliente, al momento della consegna della pietanza, della necessità di non sostare/consumare nelle immediate vicinanze.
2) Distanziamento tavoli e sedute.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g) del DPCM del 17 maggio 2020, su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16, tra le quali figura anche la necessità di "mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro". Pertanto, se è vero che sono consentiti tutti gli spostamenti all'interno della propria Regione (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020), ed è quindi consentito anche incontrare conoscenti e amici (oltreché i congiunti), è altresì vero che rimane ferma la raccomandazione di mantenere il distanziamento interpersonale di cui sopra. Ciò considerato, è ragionevole ritenere che l'inciso "ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale" vada riferito alle persone che siano tra loro conviventi, per le quali non avrebbe ragion d'essere l'applicazione del distanziamento interpersonale e non invece ai congiunti/amici/conoscenti non conviventi, in quanto questi ultimi rapporti sembrano rientrare a pieno titolo nei "contatti sociali" per i quali è comunque disposta la misura di prevenzione in commento. Tutto ciò considerato, sembra ragionevole ritenere che per poter sedere allo stesso tavolo senza dover osservare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, gli avventori debbano dichiarare (ma non necessariamente per iscritto assumendosene direttamente la responsabilità) di essere necessariamente conviventi.
CAPO II - MISURE IN MATERIA DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO. 
Art. 4- Misure per pubblici esercizi.
Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale:
1) È fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in  materiale biodegradabile, secondo ordinanza emessa, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purchè la mescita avvenga all'interno dell' area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;
2) Di attenersi alle sottoindicate misure:
- evitare assembramenti anche avanti propria attività;
-  rigoroso rispetto delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive",  indicate nell' l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020
- rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);
- obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- obbligo di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta la differenziata;
- di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.
Art. 5: Misure generali in materia di consumo bevande.
Fermo restando quanto previsto al punto precedente, è fatto divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico,nel territorio comunale di Scicli, di bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.
E' altresì vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata da parte di tutti i consumatori il deposito anche temporaneamente, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine.
Art. 6: Orari vendita sostanze alcoliche e superalcolici
In conformità a quanto disposto dall'art. 50, co. 7, Tuel nella parte in cui dispone che "il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche",  lo scrivente - in caso di violazione della normativa in materia - , si riserva di adottare apposita ordinanza in materia.
Nelle more vengono richiamate le disposizioni previste dalla legge 120/2010 che all'art. 54 ha apportato modifiche al codice della strada:

Art. 7: Pubblici esercizi H-24
I distributori automatici cosiddetti h24  (Cfr. AR Sardegna, stavolta con la sentenza 10 aprile 2020, n. 133) rientrano nella categoria della rivendita di generi alimentari e sono tenuti ad adottare tutte le misure previste nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive",  indicate nell' l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.
In conformità a quanto previsto dalla L. N. 120/2010  i distributori automatici vige il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24,00 alle ore 7,00.

CAPO III - AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITA' RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI

Art. 8:  Pubblici esercizi ed impianti diffusione sonora
A tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare all'interno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, riconducibili al regime ex artt. 69  del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento) dovranno soggiacere al rispetto delle sottoindicate prescrizioni e principi, fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Art. 9:  Definizioni
Si definiscono:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo  D.L.gs. 10 aprile 2006, n. 195, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
c) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
d) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
e) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
f) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
g) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
h) valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
i) valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95;
j) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
k) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
l) piccoli intrattenimenti: si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento" ed i cd. "concertini" ossia  le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti. 
Tale attività è liberamente esercitabile, senza presentare alcuna comunicazione o Segnalazione Certificata di Inizio attività a condizione che:
* l'attività di pubblico esercizio rimanga l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;
* l'esercente sia in possesso del certificato SIAE (o D.I.A.);
* non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti;
* non siano installate o allestite, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
* non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione previsto dalla presente ordinanza;
* è vietato posizionare all'esterno dei locali (compreso spazi destinati occupazione suolo pubblico) strumentazione musicale, ivi casse musicali che dovranno essere posizionati all'interno del locale e rigorosamente verso l'interno. 
Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo (piano bar), ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente.

Art. 10:  Valori limite assoluti e differenziali
In attesa che il Comune provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite "brevi manu" attraverso il PRG comunale. 
Tabella A
Zone Limite Assoluto Limite Differenziale
Leq in dB(A) Leq in dB(A)
Diurno
(06:00-22:00) Notturno
(22:00-06:00) Diurno
(06:00-22:00) Notturno
(22:00-06:00)
Zona A* 65 55 5 3
Zona B* 60 50 5 3
 Tutto il Territorio Nazionale 70 60 5 3
Zone esclusivamente industriali 70 70 --- ---
* Zone di cui all'art. 2 del D.M.  2 Aprile 1968 n. 1444
A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale. 
B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone  A

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.

Art. 11: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico
L'autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali  è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.
L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è il Settore VI - Edilizia Privata e Sviluppo Economico - Ufficio SUAP.
La suddetta documentazione - la quale dovrà essere presentata anche per la fattispecie dell'ampliamento esterno correlata ad occupazioni di suolo pubblico - dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, di cui all'art. 2 comma 6 della Legge 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali, e dovrà essere presentata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento da autorizzare. 
L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.
Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,  ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.
Art. 12 :  Modalità di presentazione della documentazione  e controllo
La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.
Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.
L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 della presente ordinanza, l'Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).

Art. 13 : Definizione di attività rumorosa temporanea pubblici esercizi.
Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e simili).
Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa.
E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso. E' fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali. 
               Art. 14: Orario emissioni sonore pubblici esercizi
Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.
A tale fine, i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:
1) Periodo 29 maggio - 15 giugno 2020 (fermo restando rispetto ulteriori misure emergenziali da parte della normativa statale e regionale in materia di Covid)

Da domenica a giovedì Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00
Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e Sabato (nottata di sabato su domenica) Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 01,30


2) Periodo 16 giugno - 15 settembre 2020 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati da Autorità Statale e Regionali):

Da domenica a giovedì Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 01,30
Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e Sabato (nottata di sabato su domenica), nonché nelle notti del 10,14,15 Agosto Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 03.00

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all'art. 7.
Art. 15: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi
In ordine alla disciplina dei cd. piccoli intrattenimenti (Cfr. parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013 del Dipartimento della Pubblica sicurezza), i titolari dei pubblici esercizi, pur essendo esentati dalla licenza ex art. 69 TULPS, sono obbligati a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95 e a rispettare gli orari previsti dal presente atto.  
Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo in materia di orari per le emissioni sonore, resta inteso che occorre essere in possesso di:
- SCIA ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero massimo di 200 persone e lo stesso si conclude entro le ore 24,00;
- AUTORIZZAZIONE ex art. 68 TULPS:  nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero superiore di 200 persone e lo stesso si conclude oltre le ore 24,00 (competenza della Questura).
Si da atto che, per entrambe le fattispecie, trova applicazione l'art. 80 TULPS e, segnatamente, per gli eventi con un numero pari o inferiore a 200 persone occorre la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo  ai sensi dell'art. 141 DPR 28.5.2001 n. 311 così come modificato dal dlgs 25.11.2016 n. 222; per gli eventi con un numero superiore a 200 persone, occorre il parere della commissione competente comunale/provinciale ex art. 142 DPR 28.5.2001 n. 311.


Art. 16: Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica.
I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore  13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente.
La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).
La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da euro 25.00 ad euro 500,00. Si applica la legge 689/1981.

CAPO IV - SPIAGGE LIBERE

Come previsto dalla segnaletica informativa affissa agli accessi delle spiagge libere, si da atto che coloro che intendono accedere alle spiagge pubbliche, sono tenuti ad osservare quanto segue:
Art. 17: Misure 
La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) non deve essere inferiore a mt 1,50
La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) ed i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a mt 1,50
La distanza minima tra i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a 3 metri
La distanza minima tra i confini degli stabilimenti balneari ed i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a 3 metri
In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite misure ed aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
Art. 18: Norme comportamentali
La distanza interpersonale non deve essere inferiore a 1 metro
E' vietata ogni forma di assembramento
Deve essere evitato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
Non usare le mani per toccarsi occhi, naso e bocca
Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60° C
Le regole relative al distanziamento sociale devono essere rispettate anche durante l'attività di balneazione senza mai derogare alle distanze consentite
Non è ammesso l'accesso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5°
Non è ammessa la presenza di persone dalle ore 21 alle ore 6, ad eccezione della pesca sportiva svolta in forma prettamente individuale
Il rispetto delle presenti prescrizioni è affidata ai volontari protezione civile comunale e/o associazioni di volontariato.

CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI
Art. 19: Controlli
Fermo restando le competenze previste in materia da parte degli enti e/o organi e delle Forze di Polizia, per il comune di Scicli le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente atto sono di competenza del Settore VI - Edilizia Privata e Sviluppo Economico - Ufficio SUAP che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'A.R.P.A.

Art. 20: Sanzioni misure prevenzione Covid (Capo I)
Chiunque non porti con se la mascherina e/o non la indossi nei casi previsti, si applica - a sensi del D.L. n.. 19/2020 e Ordinanza Regionale Contingibile ed Urgente n. 21/2020- , la sanzione amministrativa pecuniaria che va € 400,00 a € 3.000,00. Quindi, salvo recidiva, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. L'importo è aumentato di un terzo (pari ad euro 533,33) se la violazione è commessa a bordo autovettura.
Il titolare del pubblico esercizio che non rispetti o faccia rispettare le misure previste dalla normativa dell'emergenza Covid si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, ex art. 202 CdS, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Si da atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 gg e, nelle more, la chiusura immediata per 5 gg.

Art. 21: Sanzioni vendita, somministrazione e consumo bevande in bottiglia (Capo II). 
Per inosservanza degli artt. 5 e 6 della predetta ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.
Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale emanata ex art. 50, comma 5, dlgs 267/2000 può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni ex art. 100 TULPS.
A) Vendita bevande alcoliche e super-alcolici.
Sul punto, si richiamano le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano la materia variano a seconda della fattispecie:
- Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 03,00 alle 06,00, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle 06,00 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000;
- Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24,00 alle 07,00 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;
- salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250,00 a 1.500,00 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni 18. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500,00 ad 2.000,00 euro con la sospensione dell'attività che va da 15 gg a tre mesi (art. 14 ter comma 2 L. n. 125/2001 smi);
È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 1.200,00 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l'obbligo di esporre nel locale le relative tabelle
Art. 22:  Sanzioni e provvedimenti amministrativi per attività rumorose. Piccoli intrattenimenti (Capo III).
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale i1 mancato rispetto del presente atto è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:
a) chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 258,00 a  un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95; 
b) chiunque non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc...), o dal controllo ne risulti privo, sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a  un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95;
c) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui al presente atto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00.   Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti, le stesse comunicano al titolare dell'attività le sanzioni previste dalla legge e dal presente atto. Il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa e dovrà dimostrare al Settore VI - Edilizia Privata e Sviluppo Economico - Ufficio SUAP di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continui a superare i valori limite di immissione imposti, l'organo competente potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime;
d) In caso di prima violazione delle presente disposizioni in materia di emissioni sonore, il Sindaco si riserva di adottare apposita ordinanza ex art. 54, comma 6, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 a tenore del quale (....) per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (....) adottando provvedimenti di cui al comma 4;
Ai fini procedimentali, si applica la L. 689/1981.


Art. 23 -  Responsabilità gestore pubblico esercizio
Fermo restando quanto previsto all'art.4, il  titolare dell'esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti il contenuto della presente ordinanza. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico che non ottempera all'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e  rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando l'eventuale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p.,è soggetto sempre alla revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico tavoli e sedie. A tale fine, i titolari di pubblici esercizi in forma individuale o associata possono avvalersi di apposito personale (cd. buttafuori e/o stewart) utilizzabile anche a tutela dell'incolumità dei presenti, tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla Prefettura, dandone comunicazione preventiva alle Autorità Competenti.
Art. 24: Sanzioni spiagge pubbliche (Capo IV).
Coloro che non ottemperano alle prescrizioni previste, affissi agli accessi delle spiagge pubbliche, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00. Quindi una sanzione pari ad euro 50,00.
CAPO VI- MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICI SPETTACOLI
Art. 25: Manifestazioni Pubbliche e Pubblico Spettacolo.
Sono consentite, già dalla data del 18 maggio u.s., le   "manifestazioni pubbliche", in relazione alle quali , l'articolo 1, comma 1, lett. i) del DPCM 17 maggio 2020  introduce una misura più specifica,  stabilendo che lo svolgimento delle stesse è consentito soltanto in forma statica , a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze interpersonali prescritte e le altre misure di contenimento nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 
In materia, invece, di "eventi e spettacoli", l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17 maggio 2020, del Presidente della Regione Siciliana, all'articolo 9 consente, a partire dall'8 giugno 2020, le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli con presenza di pubblico, subordinandole alle necessarie autorizzazioni di PS.
Dal 15 giugno 2020,  potranno invece riaprire i teatri, le sale da concerto e le sale cinematografiche, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile,  n. 19 del 23 maggio 2020 . 
Sia per le manifestazioni pubbliche che per le attività di pubblico spettacolo, gli interessati sono tenuti ad osservare i " modelli organizzativi e procedurali" previsti nelle direttive ministeriali (Cfr. Circolare Ministero Interno, Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018 )  che hanno impartito indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di manifestazioni pubbliche, rammentando che solo se si tratta di eventi di pubblico spettacolo,  ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, da parte del Questore,  è necessario il parere della Commissione comunale o provinciale sui locali di pubblico spettacolo.
Negli altri casi, qualora nella fase istruttoria vengono in rilievo profili di securety o di safety, il Sindaco, prima di rilasciare l'autorizzazione, dovrà informare questa Prefettura ai fini della sottoposizione dell'argomento al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

IMPLEMENTAZIONI SERVIZI POLIZIA LOCALE

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 2 della L. n. 65/1986 secondo cui il sindaco, nell'esercizio delle funzioni impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio, il Dirigente - Comandante della P.L. è tenuto ad adottare tutti gli atti organizzativi necessari per lo svolgimento dei servizi nei termini e nelle forme del 2019.
Autorizzare il Dirigente - Comandante a ricorrere ai cd. volontari civici appartenenti ad associazioni di volontariato per il rispetto delle misure previste in materia di Covid. 

ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA


Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- ComandoStazione Carabinieri;
- Tenenza Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale;
- ARPA-Ragusa;
- Tutti i titolari di P.O. del Comune di Scicli
- ASP di Ragusa - Servizio prevenzione;
- Associazioni di Categorie;
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di  pubblicazione.
Dare atto, infine, che la presente ordinanza rientra nell'ambito delle misure di safety e di tutela della sicurezza e salute pubblica, fermo restando che con successivo e separato provvedimento,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 Ordinanza  Contingibile ed Urgente del  Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020, si procederà ad adottare apposito atto contenente provvedimenti viabilistici.
Dalla residenza municipale, 29 maggio 2020
                               
Il Sindaco            
Prof. Vincenzo Giannone

 
 
 

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