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Misure obbligatorie di prevenzione del Coronavirus

N° 2979 del 10/03/2020

Il Sindaco di Scicli comunica a tutti i cittadini che, in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4 dell'8 marzo 2020, sono state ordinate le seguenti ulteriori misure obbligatorie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19), che devono essere applicate su tutto il territorio nazionale e quindi anche a Scicli, dalla data del 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020:1.     evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Le motivate esigenze di spostamento devono essere comprovate mediante autocertificazione, utilizzando il modello all'uopo predisposto, compilato in ogni sua parte e firmato, da portare con se, anche in formato elettronico, e da esibire ai controlli delle forze dell'ordine. Il modello, allegato alla presente, è pubblicato nella homepage del sito web del Comune di Scicli.2.     sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;3.     chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente l'8 marzo 2020 abbia fatto ingresso in Italia (e quindi in Sicilia) dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria; Novara, Verbania-Cusio-Ossola,Vercelli deve comunicare tale circostanza al Comune di Scicli (comando Polizia Locale tel. 0932/835955), al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa nonché al proprio Medico curante di medicina generale ovvero al Pediatra di libera scelta, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; tali soggetti si devono registrare attraverso la scheda di registrazione on line  per comunicare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa l'arrivo in Sicilia al seguente indirizzo web:https://www.costruiresalute.it/covid-19/scheda_registrazione.php4.     divieto assoluto di  mobilità  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus;5.     è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;6.     ai soggetti con sintomatologia e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;7.     sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;8.     si raccomanda ai datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie;  9.     sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;10.  sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  e  le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e  di  formazione superiore,  comprese le Università e le  Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità  di  svolgimento  di attività formative a distanza;11.  l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di sicurezza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese i funerali;12.  sono chiusi i musei e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura; 13.  sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del  gestore, di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;14.  sono consentite le attività commerciali, diverse da quelle  di ristorazione e bar, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalità contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;15.  nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per  garantire  la  possibilità del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro,  le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La chiusura  non  è disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  è  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro,  con  sanzione  della  sospensione dell'attività in caso di violazione;16.  sono sospese  le  attività  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi.La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206, se il fatto non costituisce reato più grave.  MISURE IGIENICO-SANITARIEa) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato. Si richiede la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini.

 
 
 

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