La TARI è stata introdotta, a
decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità
per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla
TASI, della IUC. La TARI è subentrata alla TARES, che è stata in
vigore per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva sostituito tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani. E' disciplinata dal vigente Regolamento IUC (Del. n° 122 del 25/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni).
Il presupposto della TARI è il
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono,
invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di
cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o
detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto
utilizzatore dell'immobile. In caso di pluralità di
utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria.
Il tributo è istituito per la
copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati; è corrisposto in base a
tariffa, riferita all'anno solare cui
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, commisurata tenendo
conto dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al
D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il Comune,
applica il metodo della determinazione della tariffa " unitaria
monomia"; nel rispetto del principio comunitario "chi inquina
paga", si ripartiscono i costi tenendo conto di indici delle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché
al costo del servizio sui rifiuti; le tariffe delle utenze domestiche
sono differenziate in relazione ai nuclei familiari e commisurate
al numero dei componenti.
Le tariffe della TARI sono
determinate con delibera del Consiglio Comunale sulla base dei costi
individuati e classificati nel Piano Economico Finanziario.
Le
unità immobiliari si distinguono in domestiche e
non domestiche: le prime sono costituite soltanto
dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le
restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e
produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha
facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli
specifici casi individuati dalla legge anche in ulteriori ipotesi
definite dal comune nell'esercizio della propria autonomia
regolamentare.
Le scadenze di pagamento
della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due
rate; il Comune, nelle more dell'approvazione
del piano Economico finanziario e della determinazione delle tariffe,
determina il numero di acconti, le percentuali di copertura e le
relative rate di pagamento, con apposito provvedimento
dell'Amministrazione comunale.
Le dichiarazioni e le variazioni devono
essere presentate dai contribuenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Le cessazioni dell'utenza devono essere
comunicate entro 30 giorni dalla data ufficiale di cessazione.
Eventuali variazioni del numero
componenti, debitamente documentate dall'utente, se non desumibili
dall'Anagrafe Comunale, devono essere presentate entro il 31 dicembre
di ogni anno.
Per ogni altra informazione si rimanda
al Regolamento Comunale IUC vigente.
COMPETENZE
L'Ufficio cura la gestione dell'imposizione sui Rifiuti Solidi Urbani,
i controlli, la riscossione, l'emissione degli accertamenti, la
predisposizione dei ruoli coattivi, realizza e controlla specifiche e
mirate attività di recupero dell'evasione.
Cura i rapporti con i contribuenti in attività di front - office,
realizza attività di comunicazione e corrispondenza con gli utenti,
cura l'accoglimento e la valutazione delle istanze, provvedendo anche
a specifiche attività di consulenza.
Propone provvedimenti di sgravio, sospensione, rideterminazione.
Per informazioni:
COMUNE DI SCICLI - SETTORE TRIBUTI
Personale incaricato:
- Dott.ssa Guglielma Militello - Responsabile dell'Ufficio - Tel.: 0932 839707
- Istr. Amm. Maria Grazia Arrabito - Tel.: 0932 839704
Ubicazione: via Tagliamento n° 35
mail: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it
Ultimo aggiornamento 20/06/2024 (MSC)
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REGOLAMENTI
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MODELLI
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La Tarsu è il corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore fino al 2012/2013. L'applicazione del tributo è disciplinato dal Regolamento Comunale, approvato con delibera di C. C. n. 39 del 24/03/1995, nonché dal D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
CHI DEVE PAGARE - La Tarsu è dovuta da chiunque occupi o detenga locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE - Chi occupa o detiene dei locali sul territorio del Comune di Scicli è obbligato a presentare denuncia di nuova occupazione, entro il 20 gennaio successivo all'occupazione dei locali.
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione.
In mancanza di variazioni, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.
Chi cessa di occupare i locali a qualsiasi uso destinati, deve darne comunicazione al Servizio Tassa Rifiuti, mediante apposita denuncia.
La tassa cessa a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione.
La cessazione dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
QUANTO SI PAGA - La tassa è calcolata sulla base della superficie dei locali e/o aree occupate, della categoria di riferimento per destinazione d'uso e delle tariffe determinate dall'Ente, cui vanno aggiunte le addizionali erariali ed il tributo provinciale (nelle misure rispettivamente del 10% e 3%).
MODALITA' DI VERSAMENTO - L'Ente, sulla base della denuncia iniziale e/o di variazione presentata dal soggetto passivo, provvede a recapitare la richiesta di pagamento del tributo. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero in tre rate mensili presso qualsiasi Ufficio Postale, utilizzando i bollettini prestampati allegati all'avviso di pagamento.
CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIA - Con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06/03/1996 è stata approvata la seguente classificazione per categoria dei locali e/o aree in relazione alla destinazione d'uso, tenendo conto della potenzialità e/o attitudine a produrre rifiuti, il tutto sulla base ed in rapporto ai costi del servizio.
CATEGORIA A |
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A01 |
Archivi, Associazioni ed Istituzioni (assistenziali, culturali, politiche, sindacali, religiose, sportive, tecnico economiche), Aziende autonome dello Stato, Aziende consortili, Biblioteche, Circoli (aziendali, culturali, di ritrovo, ricreativi, sportivi), Enti di assistenza, Enti Pubblici non economici, Musei, Palestre annesse alle Scuole, Scuole pubbliche e private, Stazioni emittenza radio televisive, Uffici pubblici (statali, regionali, provinciali, parastatali, territoriali). |
A02 |
Autorimesse, Depositi e stoccaggio merci, Garages e simili, Magazzini in genere, Commercio e Deposito fiori. |
A03 |
Sale Cinematografiche e Teatrali. |
A04 |
Scali e Stazioni Ferroviarie, degli Autobus e simili. |
CATEGORIA B |
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B01 |
Autosaloni, Esposizioni di merci e materiali non deperibili, Vendita ingrosso beni non alimentari e non deperibili. |
B02 |
Attività ricreativo-turistiche, Campeggi, Complessi attrezzati ricreativo-turistiche, Distributori di carburanti, Stabilimenti balneari. |
GRUPPO C |
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C01 |
Abitazioni (principali, a disposizione, stagionali), Autorimessa a servizio dell'abitazione, Cantine, Dispense, Loggioni, Soffitte. |
C02 |
Alberghi, Alloggi in affitto o comodato, Carceri, Caserme, Case di cura, Cliniche, Complessi termali, Convitti, Istituti e Case di riposo, Locande, Pensionati, Presidi Ospedalieri, Villaggi turistici. |
C05 |
Abitazioni come C01 ma con Unico Occupante (Residente) |
CATEGORIA D |
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D01 |
Birrerie, Caffè e Bar, Esercizi pubblici in genere, Fast-food, Paninerie, Friggitorie, Gelaterie, Osterie, Mense aziendali, Pasticcerie, Pizzerie, Ristoranti, Rosticcerie, Tavole calde e fredde, Trattorie. |
D02 |
Discoteche e simili, Sale da gioco e Videogiochi, Sale per divertimenti. |
D03 |
Barbieri, Parrucchieri, Centri di bellezza, Centri per la ginnastica, Centri per massaggi, Palestre per la ginnastica, Palestre fisioterapiche e simili, Saune. |
D04 |
Agenzie automobilistiche, di viaggi, di affari e Centri di assistenza fiscali e simili, Laboratori di analisi in genere, Studi consulenza, Studi legali, Studi medici in genere, Studi professionali, Studi tecnici. |
D05 |
Istituti di credito e bancari, Istituti e Agenzie assicurative, Uffici commerciali e finanziari. |
CATEGORIA E |
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E01 |
Attività artigianali ed industriali con annessi Uffici e Locali di servizio. |
E02 |
Fabbro, Fotografo, Stamperie, Fotoriproduzioni, Laboratori di confezioni e riparazioni (calzolai, sartorie, camicerie, modisterie e simili), Gommista, Meccanico in genere, Elettrauto, Rilegatorie, Tipografie e simili. |
E03 |
Commercio beni non deperibili, Abbigliamento in genere, Apparecchi elettrici ed elettrodomestici, Articoli casalinghi e per la casa, Articoli da regalo, Articoli e prodotti per il giardinaggio, Articoli igienico sanitari, Attrezzature e macchine per l'ufficio ed informatica, Bijotteria, Carta e cartoni, Cartolibreria, Giornali e riviste, Commercio di macchine ed attrezzature, Commercio di mobili, Commercio prodotti agricoli, di Ricambi, Prodotti farmaceutici e medicali, Giocattoli, Materiale edile, Gioiellerie, orologerie e simili, Materiale foto-cine-ottico, Mercerie, Profumerie, Pitture, Vernici e prodotti chimici, Rivendita di Monopoli. |
E04 |
Aree di servizio, artigianato e industria. |
CATEGORIA F |
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F01 |
Commercio di Animali vivi, Bevande, Caffè, Pesci e crostacei anche surgelati, Uova e pollame, Prodotti lattiero-caseari, Commercio surgelati, Alimentari e beni deperibili, Macellerie, Pollerie, Salumerie e simili (aventi una superficie operativa non superiore a 200 mq.) |
F02 |
Idem come la Classe "F01" ma con superficie operativa superiore a 200 mq. |
F03 |
Depositi di Alimentari e beni deperibili, Centri all'ingrosso di beni alimentari e beni deperibili, Mercatini infrasettimanali e rionali. |
TARIFFE PER IL 2010
LE TARIFFE - Per l'anno 2010, le tariffe stabilite dal Comune di Scicli sono le seguenti (approvate con delibera di Giunta Comunale n. 364 del 24/12/2009):
Categoria A/1 euro 1,33
Categoria A/2 euro 1,33
Categoria A/3 euro 2,28
Categoria A/4 euro 1,23
Categoria B/1 euro 1,33
Categoria B/2 euro 1,33
Categoria C/1 euro 1,60
Categoria C/2 euro 5,25
Categoria C/5 euro 1,03
Categoria D/1 euro 7,27
Categoria D/2 euro 5,25
Categoria D/3 euro 3,35
Categoria D/4 euro 3,57
Categoria D/5 euro 5,25
Categoria E/1 euro 3,57
Categoria E/2 euro 2,39
Categoria E/3 euro 4,07
Categoria E/4 euro 1,88
Categoria F/1 euro 7,78
Categoria F/2 euro 5,71
Categoria F/3 euro 8,82
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
LE RIDUZIONI - La tariffa ordinaria è ridotta nella misura del 30% nei casi di:
1. locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;
2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
3. utenti che, versando nelle circostanze di cui al punto 2, risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
4. abitazioni riconosciute fabbricati rurali ai fini ICI, utilizzate da soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o produttore agricolo a titolo principale, anche se ivi residente (riduzione istituita con delibera di C.C. n. 42 dell'08/04/2003);
Nota bene: Le superiori riduzioni non sono cumulabili tra loro. Nel caso in cui ricorrono i presupposti per beneficiare di due tipi di riduzione, si applicherà la riduzione più conveniente per il contribuente.
Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
LE ESCLUSIONI - Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Nota bene: Le circostanze inerenti le esclusioni debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 1000 mt.
Le condizioni al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.